Art. 21.
                    Termine e proroga del termine
 
  1.  Il  periodo  tra  la  pubblicazione del bando e la scadenza del
tempo  utile  per  la  presentazione  delle  domande   deve   essere,
normalmente, di giorni trenta.
  2.  Il dirigente della struttura competente in materia di personale
dispone con provvedimento la  proroga  della  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda, per un periodo massimo di
ulteriori trenta giorni, allorche':
   a) non vi sia alcuna domanda;
   b) vi sia un unico candidato;
   c)  vi  sia  un numero di domande inferiore o uguale al numero dei
posti messi a concorso.