Art. 21. Termine e proroga del termine 1. Il periodo tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni trenta. 2. Il dirigente della struttura competente in materia di personale dispone con provvedimento la proroga della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni, allorche': a) non vi sia alcuna domanda; b) vi sia un unico candidato; c) vi sia un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti messi a concorso.