Art. 22. Ammissione al concorso e alla selezione. Domande. Documenti 1. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilita' personale: a) le generalita', la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di eta' dovranno, ai fini dell'ammissione, indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea; c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle condizioni previste dalla legge 16/1992 ovvero se hanno procedimenti penali in corso; e) il titolo di studio; f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) l'eventuale diritto alla riserva ai sensi dell'art. 23; h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico; i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito. l) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve; m) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto all'art. 19, comma 2, lett. n); n) la lingua; italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso. 2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'art. 16, comma 1, lett. a), del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2. 3. L'omissione nella domanda di alcune dichiarazioni prescritte ai sensi del comma 1 non da' luogo ad esclusione dal concorso, sempre che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati alla domanda stessa, possa desumersi sufficiente indicazione dell'effettivo possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dell 'Amministrazione regionale. Parimenti non da' luogo ad esclusione la dichiarazione di un titolo di studio superiore a quello richiesto, a condizione che il titolo superiore presupponga anche il conseguimento di quello inferiore, secondo i criteri di assorbenza di cui all'art. 19, comma 3.