Art. 22.
              Ammissione al concorso e alla selezione.
                         Domande. Documenti
 
  1.  Nella  domanda  di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare
sotto la loro responsabilita' personale:
   a) le generalita', la data ed il luogo di nascita. I candidati che
abbiano  superato  il  limite  massimo  di  eta'  dovranno,  ai  fini
dell'ammissione,  indicare  in  base  a  quale  titolo  hanno diritto
all'elevazione del limite massimo di eta';
   b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno
Stato membro dell'Unione europea;
   c) il Comune ove sono iscritti nelle liste  elettorali,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
   d)  se  hanno  riportato  o  meno  condanne  penali  e,  in   caso
affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle condizioni
previste  dalla  legge 16/1992 ovvero se hanno procedimenti penali in
corso;
   e) il titolo di studio;
   f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
   g) l'eventuale diritto alla riserva ai sensi dell'art. 23;
   h) le cause di eventuali risoluzioni  di  precedenti  rapporti  di
lavoro privato o pubblico;
   i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.
   l) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve;
   m)  la  dichiarazione,  per  i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto all'art. 19, comma 2, lett. n);
   n) la lingua; italiana o francese, in cui intendono  sostenere  le
prove di concorso.
  2.  Le  dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al
comma 1 esimono  il  candidato  dalla  presentazione  contestuale  di
qualsiasi  documento,  ai  sensi dell'art. 26 della legge regionale 6
settembre  1991,  n.   59   (Norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo,  di  diritto di accesso ai documenti amministrativi e
di autocertificazione)  e  dell'art.  16,  comma  1,  lett.  a),  del
regolamento  regionale  17  giugno  1996,  n.  3  (Regolamento per la
disciplina delle modalita' di esercizio del  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'art. 34,
comma 2.
  3. L'omissione nella domanda di alcune dichiarazioni prescritte  ai
sensi  del  comma  1 non da' luogo ad esclusione dal concorso, sempre
che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati alla domanda
stessa,  possa  desumersi  sufficiente   indicazione   dell'effettivo
possesso   del  requisito  erroneamente  non  dichiarato,  anche  con
riferimento esplicito  ad  atti  in  possesso  dell  'Amministrazione
regionale.  Parimenti non da' luogo ad esclusione la dichiarazione di
un titolo di studio superiore a quello richiesto, a condizione che il
titolo  superiore  presupponga  anche  il  conseguimento  di   quello
inferiore,  secondo i criteri di assorbenza di cui all'art. 19, comma
3.