Art. 23. Categorie riservatarie e preferenze 1. Le riserve di posti, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione al limite di cui al comma 1, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti relativa alle qualifiche funzionali superiori alla sesta a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 482/1968, e successive modificazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nelle percentuali previste dalla citata legge 482/1968; b) riserva di posti, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale; c) riserva del due per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono di seguito elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; e) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e' privato; r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; u) gli invalidi ed i mutilati civili; v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parita' di merito e di titoli di preferenza di cui al comma 4, sono preferiti: a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani; b) i residenti in Valle. d'Aosta da almeno dieci anni. 6. Ad ulteriore parita' di merito e di titoli di preferenza, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver ottenuto valutazione positiva del servizio prestato nella pubblica amministrazione; c) dalla maggiore eta' anagrafica. Parte I NORME SULL'ACCESSO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE.