Art. 23.
                 Categorie riservatarie e preferenze
 
  1.  Le  riserve di posti, gia' previste da leggi speciali in favore
di particolari categorie di cittadini, non  possono  complessivamente
superare la meta' dei posti messi a concorso.
  2. Se, in relazione al limite di cui al comma 1, sia necessaria una
riduzione  dei  posti  da  riservare  secondo legge, essa si attua in
misura proporzionale per  ciascuna  categoria  di  aventi  diritto  a
riserva.  La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso
un solo posto.
  3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo
che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
   a) riserva di posti relativa alle qualifiche funzionali  superiori
alla  sesta a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla  legge  482/1968,  e  successive  modificazioni,  o  equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali
o categorie nelle percentuali previste dalla citata legge 482/1968;
   b)  riserva  di  posti, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge  6  marzo  1992,  n.
216,  in  materia  di  riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo  delle
Forze armate), a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di
volontari  specializzati  delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma contrattuale;
   c) riserva del  due  per  cento  dei  posti  destinati  a  ciascun
concorso,   ai   sensi   della   legge  20  settembre  1980,  n.  574
(Unificazione e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica).
  4. Le categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a parita' di merito e a parita' di titoli sono di seguito
elencate.  A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
   a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
   b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
   e) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
   d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
 privato;
   e) gli orfani di guerra;
   f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
   g) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
   h) i feriti in combattimento;
   i)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
   l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
   m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
   n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
   o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
   p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
   q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e'
privato;
   r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
   s)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso;
   t)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
   u) gli invalidi ed i mutilati civili;
   v)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
  5.  In  armonia  con  quanto  previsto dall'art. 38, comma 3, della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle  d'Aosta), a parita' di merito e di titoli di preferenza di cui
al comma 4, sono preferiti:
   a) i nati in Valle d'Aosta, gli  emigrati  valdostani  e  i  figli
degli emigrati valdostani;
   b) i residenti in Valle. d'Aosta da almeno dieci anni.
  6.  Ad  ulteriore  parita'  di merito e di titoli di preferenza, la
preferenza e' determinata:
   a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
   b)  dall'aver  ottenuto valutazione positiva del servizio prestato
nella pubblica amministrazione;
   c) dalla maggiore eta' anagrafica.
 
 
                               Parte I
NORME SULL'ACCESSO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE.