Art. 24. Commissione esaminatrice dei concorsi 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti per la copertura a posti del ruolo unico regionale e delle selezioni, sono nominate dal dirigente della struttura competente in materia di personale. 2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a cinque e, in ogni caso, da un numero dispari di membri di cui uno con le funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzieta' di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'Amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 54, comma 1, lett. a), della l.r 45/1995. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse. 4. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita: a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, o per licenziamento dall'impiego per accertata colpa grave o dolo; b) qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso. 5. Per le prove preliminari di lingua francese e/o italiana e per l'espletamento delle prove orali di cui all'art. 7, comma 4, della commissione esaminatrice fanno parte uno o piu' esperti, scelti fra docenti di lingua, in servizio o in quiescenza, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove. 6. Nel caso di partecipazione al concorso di soggetti handicappati e' consentita la presenza di uno specialista in funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. 7. Il segretario delle commissioni esaminatrici e' scelto tra i dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale. 8. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui al comma 2 ed integrate da un segretario aggiunto. 9. La suddivisione in sottocommissioni e' possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unita'; a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unita'. 10. Della commissione per gli esami finali del corso-concorso di cui all'art. 8, comma 3, fa parte di diritto un docente del corso.