Art. 24.
                Commissione esaminatrice dei concorsi
 
  1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,  indetti  per
la  copertura  a  posti  del ruolo unico regionale e delle selezioni,
sono nominate dal dirigente della struttura competente in materia  di
personale.
  2.  Le  commissioni  esaminatrici  sono composte da tecnici esperti
nelle  materie  oggetto  del  concorso,  scelti  di  preferenza   tra
dirigenti   di   pubbliche   amministrazioni,  docenti  universitari,
ricercatori,  insegnanti  e  liberi  professionisti,  in  numero  non
inferiore a cinque e, in ogni caso, da un numero dispari di membri di
cui  uno  con  le  funzioni  di  presidente. Nella composizione della
commissione si ritiene rispettato il criterio della terzieta' di  cui
all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora
la   maggioranza  dei  componenti  sia  estranea  all'Amministrazione
regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle  commissioni
di  concorso  e  di  selezione,  salva  motivata  impossibilita',  e'
riservato alle donne, in conformita' all'art. 54, comma 1, lett.  a),
della l.r 45/1995.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto al comma 2, il presidente ed i
membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra
il personale  in  quiescenza  che  sia  stato  titolare,  durante  il
servizio  attivo,  di qualifica uguale o superiore a quella richiesta
per far parte delle commissioni stesse.
  4. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita:
   a) se il  rapporto  di  servizio  sia  stato  risolto  per  motivi
disciplinari,  o  per  licenziamento dall'impiego per accertata colpa
grave o dolo;
   b) qualora la decorrenza del  collocamento  a  riposo  risalga  ad
oltre un triennio dalla data del bando di concorso.
  5.  Per  le prove preliminari di lingua francese e/o italiana e per
l'espletamento delle prove orali di cui all'art. 7,  comma  4,  della
commissione  esaminatrice  fanno parte uno o piu' esperti, scelti fra
docenti di lingua, in servizio o in quiescenza, con i limiti  di  cui
ai  commi  3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle
prove.
  6. Nel caso di partecipazione al concorso di soggetti  handicappati
e'   consentita  la  presenza  di  uno  specialista  in  funzione  di
assistenza per l'autonomia e la comunicazione.
  7. Il segretario delle commissioni esaminatrici  e'  scelto  tra  i
dipendenti   del   ruolo   unico  dell'Amministrazione  regionale  di
qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli  addetti
alla struttura competente in materia di personale.
  8.   Le   commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono  essere
integrate  da  un  numero  di  componenti  tale  da   permettere   la
suddivisione  in  sottocommissioni che, restando unico il presidente,
siano costituite ciascuna secondo i criteri di  cui  al  comma  2  ed
integrate da un segretario aggiunto.
  9.  La  suddivisione  in  sottocommissioni  e'  possibile quando il
numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unita'; a
ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato  un  numero
di candidati inferiore a centocinquanta unita'.
  10.  Della  commissione  per gli esami finali del corso-concorso di
cui all'art. 8, comma 3, fa parte di diritto un docente del corso.