Art. 25.
                          Incompatibilita'
 
  1. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici:
   a)  i  componenti  degli organi di direzione politica e coloro che
ricoprano cariche politiche o sindacali;
   b) coloro che si trovino  in  rapporto  di  coniugio,  convivenza,
parentela  fino al quarto grado e affinita' fino al terzo con uno dei
candidati ammessi al concorso;
   c) coloro che abbiano lite pendente con uno dei candidati  ammessi
al concorso.
  2.  Coloro  che  si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di
cui al comma 1, lett. b) e c), devono dichiararlo  non  appena  presa
visione  dell'elenco  dei  candidati. Qualora, durante l'espletamento
del concorso, sia accertato che uno dei componenti della  commissione
esaminatrice  versi  in  condizione  di incompatibilita' sopravvenuta
prevista nel comma  1,  la  commissione  ne  dichiara  immediatamente
l'esclusione  e il dirigente della struttura competente in materia di
personale provvede alla sua sostituzione.