Art. 25. Incompatibilita' 1. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici: a) i componenti degli organi di direzione politica e coloro che ricoprano cariche politiche o sindacali; b) coloro che si trovino in rapporto di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinita' fino al terzo con uno dei candidati ammessi al concorso; c) coloro che abbiano lite pendente con uno dei candidati ammessi al concorso. 2. Coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1, lett. b) e c), devono dichiararlo non appena presa visione dell'elenco dei candidati. Qualora, durante l'espletamento del concorso, sia accertato che uno dei componenti della commissione esaminatrice versi in condizione di incompatibilita' sopravvenuta prevista nel comma 1, la commissione ne dichiara immediatamente l'esclusione e il dirigente della struttura competente in materia di personale provvede alla sua sostituzione.