Art. 28.
                      Espletamento degli esami
 
  1.   La   commissione  esaminatrice  determina  i  criteri  per  la
correzione e la valutazione delle singole prove in sede  di  riunione
preliminare.
  2. La commissione, vagliate le proposte dei membri esperti, formula
collegialmente    ed    unanimemente   tre   tracce   che,   numerate
progressivamente da uno a tre, vengono deposte in altrettante  buste,
immediatamente  chiuse dal segretario e firmate sui lembi di chiusura
dal presidente e da un membro della commissione. Tale  operazione  e'
effettuata  immediatamente prima dell'inizio di ogni prova. Le tracce
sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
  3.  All'ora  stabilita  per  ciascuna  prova,  il  presidente della
commissione  esaminatrice  fa  procedere  all'appello  nominale   dei
concorrenti previo accertamento della loro identita' personale.
  4. Il presidente della commissione fa constatare l'integrita' della
chiusura delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei
candidati, scelto a caso, la prova da svolgere.
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte, teorico-pratiche o
tecnico-pratiche la commissione assegna un termine  massimo  di  otto
ore,  in  relazione  all'importanza del concorso ed alla natura delle
prove.
  6. I quesiti da porre ai candidati per ciascuna  delle  materie  di
esame   sono  prestabiliti  dalla  commissione  immediatamente  prima
dell'inizio  delle  prove  orali,  con   criteri   che   garantiscono
l'imparzialita'.
  7.  I  candidati  agli  esami  devono  dimostrare la loro identita'
personare con uno dei seguenti mezzi:
   a) carta d'identita';
   b) patente;
   c) passaporto;
   d) fotografia autenticata;
   e) conoscenza diretta da parte di un membro della commissione.