Art. 28. Espletamento degli esami 1. La commissione esaminatrice determina i criteri per la correzione e la valutazione delle singole prove in sede di riunione preliminare. 2. La commissione, vagliate le proposte dei membri esperti, formula collegialmente ed unanimemente tre tracce che, numerate progressivamente da uno a tre, vengono deposte in altrettante buste, immediatamente chiuse dal segretario e firmate sui lembi di chiusura dal presidente e da un membro della commissione. Tale operazione e' effettuata immediatamente prima dell'inizio di ogni prova. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. 3. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti previo accertamento della loro identita' personale. 4. Il presidente della commissione fa constatare l'integrita' della chiusura delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati, scelto a caso, la prova da svolgere. 5. Per lo svolgimento delle prove scritte, teorico-pratiche o tecnico-pratiche la commissione assegna un termine massimo di otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove. 6. I quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame sono prestabiliti dalla commissione immediatamente prima dell'inizio delle prove orali, con criteri che garantiscono l'imparzialita'. 7. I candidati agli esami devono dimostrare la loro identita' personare con uno dei seguenti mezzi: a) carta d'identita'; b) patente; c) passaporto; d) fotografia autenticata; e) conoscenza diretta da parte di un membro della commissione.