Art. 29.
                 Adempimenti dei concorrenti durante
                 lo svolgimento delle prove scritte
 
  1.  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti
comunicare  tra  loro  verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in
relazione con altri con qualsiasi mezzo, salvo che con i membri della
commissione esaminatrice.
  2. I lavori  debbono  essere  scritti  esclusivamente,  a  pena  di
nullita',  su  carta  portante  il  timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice o del segretario.
  3. I candidati non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed  i  vocabolari
autorizzati dalla commissione.
  4.  Il  concorrente  che  contravviene  alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 o comunque abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo
svolgimento  della  prova,  e'  escluso dal concorso. Nel caso in cui
risulti che uno o piu' candidati abbiano fra loro copiato, in tutto o
in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.  La mancata esclusione all'atto della prova  non  preclude
che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede di valutazione delle prove
medesime.
 5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle  disposizioni
stesse  ed  ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale
scopo, almeno due dei rispettivi membri devono  trovarsi  nella  sala
degli esami per tutta la durata delle prove.