Art. 29. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte 1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri con qualsiasi mezzo, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. 2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del segretario. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i vocabolari autorizzati dalla commissione. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano fra loro copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami per tutta la durata delle prove.