Art. 3. Cittadinanza italiana 1. In applicazione dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana: a) per il personale del Corpo forestale valdostano; b) per il personale per il quale e' prevista l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza; c) per i posti relativi all'espletamento di compiti prefettizi; d) per i posti relativi all'espletamento di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 45/1995.