Art. 3.
                        Cittadinanza italiana
 
  1.  In applicazione dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina  del
personale),  come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n.
17, non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana:
   a) per il personale del Corpo forestale valdostano;
   b) per il personale per il quale e' prevista l'attribuzione  della
qualifica di agente di pubblica sicurezza;
   c) per i posti relativi all'espletamento di compiti prefettizi;
   d)  per i posti relativi all'espletamento di funzioni dirigenziali
di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 45/1995.