Art. 30. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte 1. Al candidato, nelle prove scritte, sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette l'elaborato con tutti i fogli avuti in dotazione nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna alla commissione. Le buste raccolte vengono chiuse in uno o piu' plichi sul cui involucro esterno i commissari presenti e il segretario appongono le loro firme. 3. Dopo aver accertato l'integrita' dei plichi contenenti gli elaborati si procede all'apertura dei plichi stessi. Accertata l'integrita' delle buste contenute nei plichi, che vengono successivamente mescolate, si procede all'apertura della prima busta, che viene contrassegnata con il n. 1. Lo stesso numero viene apposto sulla busta piccola contenente il cartoncino con l'indicazione delle generalita' del concorrente e sull'elaborato. Seguendo il medesimo procedimento e con numerazione progressiva si provvede all'apertura delle buste successive. 4. Alla fine della correzione di ogni prova si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto il punteggio di 21/30 o equivalente. Negli altri casi, l'identificazione e' fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti e dopo la valutazione dei titoli.