Art. 30.
           Adempimenti dei concorrenti e della commissione
                   al termine delle prove scritte
 
  1.  Al  candidato, nelle prove scritte, sono consegnate in ciascuno
dei giorni di esame due buste: una grande ed una  piccola  contenente
un cartoncino bianco.
  2.   Il  candidato,  dopo  aver  svolto  la  prova,  senza  apporvi
sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette l'elaborato con tutti i
fogli avuti in dotazione nella busta grande. Scrive il proprio nome e
cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino  e  lo  chiude
nella  busta  piccola.  Pone,  quindi,  anche  la busta piccola nella
grande che richiude e consegna alla commissione.  Le  buste  raccolte
vengono  chiuse  in  uno  o  piu'  plichi sul cui involucro esterno i
commissari presenti e il segretario appongono le loro firme.
  3. Dopo aver  accertato  l'integrita'  dei  plichi  contenenti  gli
elaborati  si  procede  all'apertura  dei  plichi  stessi.  Accertata
l'integrita'  delle  buste  contenute   nei   plichi,   che   vengono
successivamente mescolate, si procede all'apertura della prima busta,
che  viene contrassegnata con il n. 1. Lo stesso numero viene apposto
sulla busta piccola contenente il cartoncino con l'indicazione  delle
generalita'  del  concorrente  e sull'elaborato. Seguendo il medesimo
procedimento e con numerazione progressiva si  provvede  all'apertura
delle buste successive.
 4.   Alla   fine   della   correzione   di  ogni  prova  si  procede
all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto
il  punteggio   di   21/30   o   equivalente.   Negli   altri   casi,
l'identificazione  e' fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e
del giudizio di  tutti  gli  elaborati  dei  concorrenti  e  dopo  la
valutazione dei titoli.