Art. 31. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie 1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 2. La graduatoria definitiva e' data dal punteggio ottenuto dai candidati al termine delle prove concorsuali nonche' da quello ottenuto a seguito della valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 32, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste. all'art. 23, commi 4, 5 e 6. 3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 482/1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 4. La graduatoria definitiva e' approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge regionale 45/1995 ed e' affissa all'albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Per gli altri enti pubblici si provvede ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge regionale 45/1995. 5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative. 6. Le graduatorie dei concorsi, dei corsi-concorsi e delle selezioni hanno validita' biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 31/1985. 7. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale.