Art. 31.
              Processo verbale delle operazioni d'esame
                   e formazione delle graduatorie
 
  1.  Di  tutte  le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla
commissione esaminatrice, anche nel giudicare i  singoli  lavori,  si
redige  giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i
commissari e dal segretario.
  2. La graduatoria definitiva e' data  dal  punteggio  ottenuto  dai
candidati  al  termine  delle  prove  concorsuali  nonche'  da quello
ottenuto a seguito della valutazione dei titoli  ai  sensi  dell'art.
32,  con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste.
all'art.  23, commi 4, 5 e 6.
  3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nella  graduatoria
definitiva, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 482/1968 o da
altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
  4. La graduatoria definitiva e' approvata dalla  Giunta  regionale,
ai  sensi  dell'art. 30, comma 4, della legge regionale 45/1995 ed e'
affissa all'albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Per gli altri enti pubblici si  provvede  ai
sensi dell'art. 64, comma 1, della legge regionale 45/1995.
  5.  Dalla  data  di  pubblicazione della graduatoria sul Bollettino
ufficiale  della  Regione  decorre  il  termine  per   le   eventuali
impugnative.
  6.   Le  graduatorie  dei  concorsi,  dei  corsi-concorsi  e  delle
selezioni hanno validita' biennale dalla data di  approvazione  della
graduatoria stessa, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della
legge regionale 31/1985.
  7.  Le  graduatorie  dei concorsi e delle selezioni sono utilizzate
anche per la copertura di posti a tempo parziale.