Art. 32. Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi 1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso per titoli ed esami valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami, come esplicitati nell'allegato A: a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 30/30 o equivalente; b) valutazione dei titoli di studio e di specializzazione calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre il sei per cento a quelli richiesti per l'accesso, non oltre il due per cento a quelli non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando; c) valutazione fino al dodici per cento calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: 1) frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva; abilitazione all'esercizio professionale purche' attinente al posto messo a concorso; idoneita' conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale; pubblicazioni regolarmente registrate e attinenti al posto messo a concorso: non oltre il due per cento; 2) esperienza professionale nel settore o in settori affini: non oltre l'otto per cento; 3) valutazione della prova di accertamento della lingua: non oltre il due per cento.