Art. 32.
          Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi
 
  1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso
per titoli ed esami valgono i seguenti  criteri  di  valutazione  dei
titoli e degli esami, come esplicitati nell'allegato A:
   a)  valutazione  massima  di  ciascuna  prova  di  esame:  30/30 o
equivalente;
   b)  valutazione  dei  titoli  di  studio  e  di   specializzazione
calcolata  sul  punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre il
sei per cento a quelli richiesti per l'accesso, non oltre il due  per
cento   a   quelli   non   richiesti   per  l'accesso,  da  indicarsi
espressamente nel bando;
   c) valutazione fino al dodici per cento  calcolata  sul  punteggio
massimo attribuito alle prove:
    1)   frequenza   di   corsi   di  formazione,  perfezionamento  e
aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione  di  profitto
attraverso  il  superamento  di  esame  finale o elaborazione di tesi
conclusiva;   abilitazione   all'esercizio   professionale    purche'
attinente al posto messo a concorso; idoneita' conseguite in concorsi
precedenti   di   equivalente  profilo  professionale;  pubblicazioni
regolarmente registrate e attinenti al posto messo  a  concorso:  non
oltre il due per cento;
    2) esperienza professionale nel settore o in settori affini:  non
oltre l'otto per cento;
    3)  valutazione  della  prova  di  accertamento della lingua: non
oltre il due per cento.