Art. 33. Compensi ai componenti delle commissioni 1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni estranei all'Amministrazione regionale, istituite ai sensi dell'art. 24, sono attribuiti i compensi lordi nella misura stabilita annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale 45/1995. 2. La Giunta regionale definisce, nei limiti stabiliti dal comma 1, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri: a) previsione di un compenso base in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso; b) previsione di un compenso a candidato correlato: 1) alla qualifica dei posti messi a concorso; 2) al numero dei candidati esaminati; 3) alla complessita' della procedura concorsuale. 3. Il compenso di cui al comma 2, lett. b), puo' variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario e' stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati. 4. Qualora le modalita' concorsuali prevedano piu' di una prova, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati. 5. I compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono aumentati del venti per cento per il presidente. 6. I compensi di cui al comma 2, lett. a), spettanti ai membri esperti per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono ridotti del cinquanta per cento. 7. Ai componenti delle commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalita' previste per il personale della Regione. 8. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.