Art. 33.
              Compensi ai componenti delle commissioni
 
  1. Ai componenti delle  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  e
delle  selezioni estranei all'Amministrazione regionale, istituite ai
sensi dell'art. 24, sono attribuiti i  compensi  lordi  nella  misura
stabilita  annualmente  con  legge di bilancio ai sensi dell'art. 32,
comma 1, della legge regionale 45/1995.
  2. La Giunta regionale definisce, nei limiti stabiliti dal comma 1,
i  compensi  da  corrispondere  ai   componenti   delle   commissioni
esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo
conto dei seguenti criteri:
   a)  previsione  di  un  compenso  base in relazione alla qualifica
funzionale dei posti messi a concorso;
   b) previsione di un compenso a candidato correlato:
    1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
    2) al numero dei candidati esaminati;
    3) alla complessita' della procedura concorsuale.
  3.  Il  compenso  di  cui  al comma 2, lett. b), puo' variare da un
minimo  di  lire  ottocento  ad  un  massimo  di  lire  trentamila  a
candidato.      Tale   compenso  unitario  e'  stabilito  in  maniera
decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
  4. Qualora le modalita' concorsuali prevedano piu'  di  una  prova,
esse  sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso
legato al numero di candidati esaminati.
  5. I  compensi  spettanti  ai  componenti  delle  commissioni  sono
aumentati del venti per cento per il presidente.
  6.  I  compensi  di  cui  al comma 2, lett. a), spettanti ai membri
esperti per la prova di accertamento della  conoscenza  della  lingua
francese o italiana sono ridotti del cinquanta per cento.
  7.   Ai  componenti  delle  commissioni,  quando  ne  ricorrono  le
condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti,  il  rimborso
delle  spese  di  viaggio  e  di  trasferta,  nella  misura  e con le
modalita' previste per il personale della Regione.
  8. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in
misura   proporzionale   rispetto   alle   giornate   di    effettiva
partecipazione al lavoro delle commissioni.