Art. 34. Presentazione dei titoli e dei documenti 1. Nei concorsi per titoli ed esami, i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e di preferenza, a parita' di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di eta', gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia gia' in possesso. 2. Nei concorsi a posti di bidello e accudiente i documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere allegati alla domanda di concorso. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del concorso, i concorrenti dichiarati vincitori devono inoltre esibire, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 59/1991, tutti i documenti necessari per l'ammissione in servizio richiesti dal bando, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia gia' in possesso. Decorso inutilmente il termine, il concorrente e' escluso dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento. 4. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, i documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro la data di scadenza della validita' della graduatoria stessa; nel caso di concorso conclusosi senza candidati idonei, detto termine e' ridotto a quattro mesi dalla data dell'ultimo atto della procedura concorsuale. Il candidato puo' ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta purche' rilasci dichiarazione scritta di rinuncia al concorso stesso. 5. Per l'accesso ai documenti del concorso si applica l'art. 12, comma 2, lett. a), del regolam. reg. 3/1996 o i regolamenti dei singoli enti in materia, se adottati.