Art. 34.
              Presentazione dei titoli e dei documenti
 
  1.  Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami,  i candidati che abbiano
superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i  candidati
che  abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della
lingua francese  o  italiana  devono  far  pervenire  alla  struttura
competente  in  materia  di personale, entro il termine perentorio di
dieci    giorni    decorrenti    dalla    data    di    comunicazione
dell'Amministrazione  regionale,  i  documenti attestanti il possesso
dei titoli di riserva e di preferenza, a parita' di  valutazione,  il
diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di eta', gia'
indicati  nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione   della  domanda  di  ammissione  al  concorso.    Tale
documentazione non e' richiesta nei  casi  in  cui  l'Amministrazione
regionale ne sia gia' in possesso.
  2.  Nei  concorsi  a  posti  di  bidello  e  accudiente i documenti
attestanti il possesso dei titoli devono essere allegati alla domanda
di concorso.
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  notifica  dell'esito
del  concorso,  i  concorrenti  dichiarati  vincitori  devono inoltre
esibire, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 59/1991, tutti i
documenti necessari per l'ammissione in servizio richiesti dal bando,
fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia gia'  in
possesso.   Decorso inutilmente il termine, il concorrente e' escluso
dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento.
  4. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, i documenti, i
lavori originali e  le  pubblicazioni,  eventualmente  allegati  alla
domanda,  possono  essere  ritirati,  ove  nulla  osti, dal candidato
direttamente, o mediante incaricato munito di delega  scritta,  entro
la  data  di  scadenza  della validita' della graduatoria stessa; nel
caso di concorso conclusosi senza candidati idonei, detto termine  e'
ridotto  a  quattro  mesi dalla data dell'ultimo atto della procedura
concorsuale. Il candidato puo' ritirare anche prima dell'espletamento
del concorso la documentazione predetta purche' rilasci dichiarazione
scritta di rinuncia al concorso stesso.
  5.  Per  l'accesso  ai documenti del concorso si applica l'art. 12,
comma 2, lett. a), del regolam.  reg.  3/1996  o  i  regolamenti  dei
singoli enti in materia, se adottati.