Art. 36.
               Nullita' e annullabilita' del contratto
 
  1. E' causa  di  risoluzione  del  contratto  l'annullamento  della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
  2.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  di norme imperative
contenute in leggi regionali sono nulle.
  3. Le assunzioni di personale a tempo  determinato  sono  nulle  se
effettuate  fuori dai casi previsti dall'art. 7 della legge regionale
24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo  per  il  triennio  1988  -  1990  relativa al personale
regionale) e dall'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n.  1
(Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale
dell'Amministrazione  regionale)  e  successive  modificazioni, fatti
salvi gli effetti dell'art.  2126 del codice civile.
  4. Sono nulli i contratti nei quali manchi un  elemento  essenziale
per la loro validita'.