Art. 36. Nullita' e annullabilita' del contratto 1. E' causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 2. Le assunzioni effettuate in violazione di norme imperative contenute in leggi regionali sono nulle. 3. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono nulle se effettuate fuori dai casi previsti dall'art. 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988 - 1990 relativa al personale regionale) e dall'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 (Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti dell'art. 2126 del codice civile. 4. Sono nulli i contratti nei quali manchi un elemento essenziale per la loro validita'.