Art. 4.
                 Accertamento dei requisiti generali
 
  1. All'accertamento dei requisiti generali  provvede  la  struttura
competente in materia di personale.
  2.  In  caso  di  dichiarazione  ovvero documentazione incompleta o
irregolare, il dirigente della struttura  competente  in  materia  di
personale concede al candidato dieci giorni di tempo decorrenti dalla
data  di  spedizione  della  comunicazione  per il completamento o la
regolarizzaziono della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 22.