Art. 4. Accertamento dei requisiti generali 1. All'accertamento dei requisiti generali provvede la struttura competente in materia di personale. 2. In caso di dichiarazione ovvero documentazione incompleta o irregolare, il dirigente della struttura competente in materia di personale concede al candidato dieci giorni di tempo decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzaziono della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 22.