Art. 42. Ricognizione dei dipendenti collocati in esubero 1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, il dirigente della struttura competente in materia di personale redige l'elenco nominativo con qualifica e profili professionali dei dipendenti in esubero al 1 gennaio dello stesso anno, a seguito dei provvedimenti di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 45/1995, oltre all'elenco dei posti disponibili a tempo pieno e a tempo parziale di ogni singola struttura. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, contestualmente alla circolare di informazione ai dipendenti sulla mobilita'. 2. Il personale in esubero e' quello risultante dalle rilevazioni di cui all'art. 15.