Art. 42.
          Ricognizione dei dipendenti collocati in esubero
 
  1.  Non  oltre  il  15  gennaio  di  ogni  anno, il dirigente della
struttura  competente  in  materia  di  personale   redige   l'elenco
nominativo  con  qualifica  e profili professionali dei dipendenti in
esubero al 1 gennaio dello stesso anno, a seguito  dei  provvedimenti
di  cui  agli  articoli  6  e  8 della legge regionale 45/1995, oltre
all'elenco dei posti disponibili a tempo pieno e a tempo parziale  di
ogni  singola  struttura. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale  della   Regione,   contestualmente   alla   circolare   di
informazione ai dipendenti sulla mobilita'.
  2.  Il  personale in esubero e' quello risultante dalle rilevazioni
di cui all'art. 15.