Art. 44. Mobilita' per esigenze organizzative 1. La mobilita' per esigenze organizzative dell'Amministrazione puo' essere disposta al di fuori dei tempi previsti dalle procedure di mobilita' volontaria e d'ufficio. 2. L'utilizzazione di personale di cui all'art. 28, comma 5, della legge regionale 45/1995 puo' essere disposta anche all'interno dello stesso organico.