Art. 44.
                Mobilita' per esigenze organizzative
 
  1.  La  mobilita'  per  esigenze organizzative dell'Amministrazione
puo' essere disposta al di fuori dei tempi previsti  dalle  procedure
di mobilita' volontaria e d'ufficio.
  2.  L'utilizzazione di personale di cui all'art. 28, comma 5, della
legge regionale 45/1995 puo' essere disposta anche all'interno  dello
stesso organico.