Art. 45. Mobilita' volontaria 1. Possono presentare domanda individuale di mobilita' i dipendenti risultanti in esubero ai sensi dell'art. 15. 2. Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti non rientranti nella previsione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 45/1995. 3. Il personale regionale appartenente all'organico del Corpo forestale valdostano o all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione puo' presentare domanda per essere trasferito negli organici di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 45/1995 secondo le modalita' di cui al presente Capo.