Art. 45.
                        Mobilita' volontaria
 
  1. Possono presentare domanda individuale di mobilita' i dipendenti
risultanti in esubero ai sensi dell'art. 15.
  2.  Possono  presentare  domanda  di trasferimento i dipendenti non
rientranti nella previsione di cui al comma  1,  ai  sensi  dell'art.
28, comma 4, della legge regionale 45/1995.
  3.  Il  personale  regionale  appartenente  all'organico  del Corpo
forestale valdostano o all'organico delle istituzioni scolastiche  ed
educative dipendenti dalla Regione puo' presentare domanda per essere
trasferito negli organici di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) e b),
della legge regionale 45/1995 secondo le modalita' di cui al presente
Capo.