Art. 54. Prove di idoneita' 1. In applicazione dell'art. 28, comma 7, della legge regionale 45/1995, nei casi in cui il personale coinvolto nei processi di mobilita' non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto, la mobilita' e' subordinata al superamento di una prova di idoneita' professionale, da espletarsi con le modalita' di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 5.