Art. 54.
                         Prove di idoneita'
 
  1.  In  applicazione  dell'art.  28, comma 7, della legge regionale
45/1995, nei casi in cui  il  personale  coinvolto  nei  processi  di
mobilita'  non  sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso
al nuovo posto, la mobilita' e' subordinata  al  superamento  di  una
prova  di  idoneita' professionale, da espletarsi con le modalita' di
cui all'art.  9, commi 1,  2 e 5.