Art. 56. Norme finali e transitorie 1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e Il non si applicano ai concorsi per i quali sia gia' intervenuta la pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il primo provvedimento di programmazione annuale di cui all'art. 16, relativo all'anno 1998, e' approvato entro il 31 dicembre 1997. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento non si applica l'art. 16, comma 2. 3. In attesa della riforma dell'ordinamento professionale, limitatamente all'Amministrazione regionale e agli enti da essa dipendenti, la Giunta regionale individua i profili professionali di quinta qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo per i quali e' consentita la partecipazione a concorsi a posti di settima qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo e di ragioneria ai sensi dell'art. 5, comma 3. 4. In sede di prima applicazione, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente del concorso a posti di bidello e accudiente e' attribuito un punteggio pari a 4 punti per il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua di cui all'art. 7. 5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) gli artt. 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, e 96 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3; b) gli artt. 3, 5 e 6 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 1967, n. 335, recante norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale e sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi; c) l'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49; d) gli artt. 2 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1; e) l'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 42; f) l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15; g) gli artt. 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 13; h) l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49; i) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23; l) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34; m) l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 58; n) l'art. 1, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1982, n. 15; o) l'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48; p) l'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4; q) gli artt. 14 e 15 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32; r) la legge regionale 18 gennaio 1984, n. 1; s) gli artt. 2, 4 e 5 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 29; t) l'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, gli artt. 3, 9 e 10 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31; u) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35; v) l'art. 4 della legge regionale 1 aprile 1986, n. 12; z) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 72; aa) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10; bb) l'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11; cc) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13; dd) l'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68; ee) l'art. 24 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6; ff) gli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19; gg) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70; hh) l'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84; ii) l'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.