Art. 56.
                     Norme finali e transitorie
 
  1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e  Il  non  si  applicano  ai
concorsi  per i quali sia gia' intervenuta la pubblicazione del bando
nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
  2. Il primo provvedimento di programmazione annuale di cui all'art.
16, relativo all'anno 1998, e' approvato entro il 31  dicembre  1997.
Nelle  more  dell'emanazione  di  tale  provvedimento  non si applica
l'art.  16, comma 2.
  3.  In  attesa  della   riforma   dell'ordinamento   professionale,
limitatamente  all'Amministrazione  regionale  e  agli  enti  da essa
dipendenti, la Giunta regionale individua i profili professionali  di
quinta  qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del
personale amministrativo per i quali e' consentita la  partecipazione
a  concorsi  a  posti  di settima qualifica funzionale equiparabili a
quelli degli ex ruoli del personale amministrativo e di ragioneria ai
sensi dell'art. 5, comma 3.
  4. In sede di prima applicazione, ai candidati utilmente  collocati
nella  graduatoria  permanente  del  concorso  a  posti  di bidello e
accudiente  e'  attribuito  un  punteggio  pari  a  4  punti  per  il
superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua
di cui all'art.  7.
  5. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a
decorrere  dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di
avere efficacia le seguenti disposizioni:
   a) gli artt. 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83,  84,  85,
86,  87,  89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, e 96
della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
   b) gli artt. 3, 5 e 6 del regolamento approvato con  deliberazione
del  Consiglio  regionale  24  novembre  1967,  n. 335, recante norme
regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo  regionale  e
sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent e sullo
stato  giuridico  ed  economico  del  personale  regionale addetto ai
servizi stessi;
   c) l'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49;
   d) gli artt. 2 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;
   e) l'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 42;
   f) l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;
   g) gli artt. 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 13;
   h) l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49;
   i) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23;
   l) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34;
   m) l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 58;
   n) l'art. 1, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1982, n.  15;
   o) l'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48;
   p) l'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4;
   q) gli artt. 14 e 15 della legge regionale 10 maggio 1983, n.  32;
   r) la legge regionale 18 gennaio 1984, n. 1;
   s)  gli  artt.  2,  4 e 5 della legge regionale 28 giugno 1984, n.
29;
   t) l'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, gli artt. 3, 9 e  10  della  legge
regionale 10 maggio 1985, n. 31;
   u) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;
   v) l'art. 4 della legge regionale 1 aprile 1986, n. 12;
   z) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 72;
   aa) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10;
   bb) l'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11;
   cc) l'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13;
   dd)  l'art.  7, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1989, n.
68;
   ee) l'art. 24 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;
   ff) gli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;
   gg) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70;
   hh) l'art. 16, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1993,  n.
84;
   ii)  l'art.  4, commi 2 e 3, della legge regionale 16 agosto 1994,
n. 45.