Art. 57. Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 1. Le lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) sono abrogate.