Art. 57.
               Modificazioni al regolamento regionale
                         23 marzo 1992, n. 2
 
  1. Le lett. b) e  c)  del  comma  1  dell'art.  1  del  regolamento
regionale  23 marzo 1992, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge
regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante  disciplina  del  rapporto  di
lavoro a tempo parziale) sono abrogate.