Art. 58.
               Disposizioni per il Consiglio regionale
 
  1.   In   attesa   della   modifica  delle  norme  sull'ordinamento
amministrativo del Consiglio regionale, le  disposizioni  di  cui  ai
Titoli  I  e  Il  della parte I del presente regolamento si applicano
anche al personale del Consiglio regionale. Le competenze  attribuite
da   tali   disposizioni   alla   Giunta  regionale  sono  esercitate
dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
  2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma  1,  lett.
d),  65,  comma  4  e  66,  comma 1, della legge regionale 45/1995, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano  di
avere  efficacia  i commi 2, 3 e 5 dell'art. 11 della legge regionale
30 luglio 1991,  n.  26  (Ordinamento  amministrativo  del  Consiglio
regionale).
  3.  Gli  art. 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 16 giugno 1993,
n.  2  (Regolamento  di  organizzazione  dei  servizi  del  Consiglio
regionale) sono abrogati.
 
                              Parte II
NORME  PARTICOLARI  SULL'ACCESSO  AGLI ENTI INDICATI ALL'ART. 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.