Art. 58. Disposizioni per il Consiglio regionale 1. In attesa della modifica delle norme sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni di cui ai Titoli I e Il della parte I del presente regolamento si applicano anche al personale del Consiglio regionale. Le competenze attribuite da tali disposizioni alla Giunta regionale sono esercitate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. 2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 1, lett. d), 65, comma 4 e 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i commi 2, 3 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale). 3. Gli art. 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale) sono abrogati. Parte II NORME PARTICOLARI SULL'ACCESSO AGLI ENTI INDICATI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.