Art. 59. Disposizioni particolari per gli enti locali 1. Le norme della Parte I, con esclusione del Titolo III, relativo alla mobilita', e salvo quanto espressamente disciplinato dai seguenti articoli, si applicano agli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, e facenti parte del comparto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): Comuni, Comunita' montane, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Istituto autonomo per le case popolari.