Art. 59.
            Disposizioni particolari per gli enti locali
 
  1. Le norme della Parte I, con esclusione del Titolo III,  relativo
alla   mobilita',  e  salvo  quanto  espressamente  disciplinato  dai
seguenti articoli, si applicano agli enti indicati all'art.  1  della
legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli
atti  degli enti locali), e successive modificazioni, e facenti parte
del comparto di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593  (Regolamento
concernente la determinazione  e  la  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): Comuni, Comunita' montane,  loro
consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Istituto
autonomo per le case popolari.