Art. 61.
                        Qualifiche funzionali
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 60, i riferimenti  alle
qualifiche  funzionali  di  cui  ai  seguenti  articoli della Parte I
devono intendersi, per gli enti facenti parte  del  comparto  di  cui
all'art.  59, nel modo seguente:
   a) art. 6, comma 2: quarta, quinta e sesta qualifica funzionale;
   b) art. 6, comma 3: settima e ottava qualifica funzionale;
   c) art. 7, comma 2: terza qualifica funzionale;
   d)  art.  7,  comma  3:  quarta,  quinta, sesta, settima ed ottava
qualifica funzionale;
   e) art. 9, comma 1, lett. a): sesta qualifica funzionale;
   f)   art.  9,  comma  1,  lett.  b):  quarta  e  quinta  qualifica
funzionale;
   g) art. 23, comma 3, lett. a): quinta qualifica funzionale;
   h) art. 40, comma 1: sesta qualifica funzionale.