Art. 61. Qualifiche funzionali 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 60, i riferimenti alle qualifiche funzionali di cui ai seguenti articoli della Parte I devono intendersi, per gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 59, nel modo seguente: a) art. 6, comma 2: quarta, quinta e sesta qualifica funzionale; b) art. 6, comma 3: settima e ottava qualifica funzionale; c) art. 7, comma 2: terza qualifica funzionale; d) art. 7, comma 3: quarta, quinta, sesta, settima ed ottava qualifica funzionale; e) art. 9, comma 1, lett. a): sesta qualifica funzionale; f) art. 9, comma 1, lett. b): quarta e quinta qualifica funzionale; g) art. 23, comma 3, lett. a): quinta qualifica funzionale; h) art. 40, comma 1: sesta qualifica funzionale.