Art. 62.
                Titoli di studio e requisiti speciali
 
  1. Oltre ai requisiti generali di cui agli  articoli  2  e  3,  per
l'accesso  alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni
particolari, e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio,
integrati,  per  particolari  profili  professionali,  da  specifiche
abilitazioni, patenti o attestati professionali:
   a)  prima,  seconda,  terza  qualifica funzionale: proscioglimento
dell'obbligo scolastico;
   b) quarta qualifica funzionale: diploma di  istruzione  secondaria
di primo grado;
   c)  quinta  qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria
di secondo  grado  per  vigili  urbani,  terminalisti,  addetti  alla
registrazione  dati;  licenza della scuola dell'obbligo e particolari
requisiti previsti  per  i  singoli  profili  professionali,  nonche'
specifica  specializzazione  professionale acquisita anche attraverso
altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali;
   d)  sesta  qualifica  funzionale:  titolo  finale  di  studio   di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'universita';
   e) settima qualifica  funzionale:  diploma  di  laurea  o  diploma
universitario;
   f)  ottava  qualifica funzionale: diploma di laurea e abilitazione
professionale, se richiesta.
  2. Il bando di concorso indica il titolo di  studio  richiesto  per
l'accesso  al  profilo professionale o qualifica dirigenziale messo a
concorso, ivi compresi i diplomi di  laurea  o  diplomi  universitari
conseguiti presso le universita' dei paesi dell'Unione europea.
  3.  Ai  concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al
comma 1 puo' essere ammesso il personale degli enti di  cui  all'art.
59,   in   servizio   negli  enti  della  Valle  d'Aosta,  che  abbia
un'anzianita'  minima  di  cinque  anni  nella  qualifica  funzionale
immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso alla medesima.