Art. 62. Titoli di studio e requisiti speciali 1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali: a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dell'obbligo scolastico; b) quarta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) quinta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado per vigili urbani, terminalisti, addetti alla registrazione dati; licenza della scuola dell'obbligo e particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali; d) sesta qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'universita'; e) settima qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario; f) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e abilitazione professionale, se richiesta. 2. Il bando di concorso indica il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messo a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le universita' dei paesi dell'Unione europea. 3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1 puo' essere ammesso il personale degli enti di cui all'art. 59, in servizio negli enti della Valle d'Aosta, che abbia un'anzianita' minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.