Art. 64.
                Commissioni esaminatrici dei concorsi
 
  1.  Si  applicano  le  norme  di  cui agli articoli 24 e 25, con le
precisazioni di cui ai seguenti commi.
  2. Le commissioni esaminatrici sono  composte  da  tecnici  esperti
nelle   materie  oggetto  del  concorso,  scelti  di  preferenza  tra
dirigenti di pubbliche amministrazioni, segretari  comunali,  docenti
universitari,  ricercatori,  insegnanti  e  liberi professionisti, in
numero di tre odi cinque  membri;  uno  dei  componenti  puo'  essere
scelto  tra  il  personale dipendente degli enti locali, appartenente
alla qualifica funzionale del posto messo  a  concorso  o  superiore.
Nella composizione della commissione si ritiene rispettato, di norma,
il  criterio  della  terzieta' di cui all'art. 31, comma 1, lett. d),
della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza  dei  componenti
sia  estranea all'amministrazione che bandisce il concorso. Di norma,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso
e di selezione, salva  motivata  impossibilita',  e'  riservata  alle
donne,  in  conformita' all'art.   54, comma 1, lett. a), della legge
regionale 45/1995.
  3. Oltre ai casi  di  incompatibilita'  di  cui  all'art.  25,  non
possono far parte delle commissioni esaminatrici i soggetti che hanno
nominato le commissioni stesse.
  4.  Il  segretario  delle  commissioni esaminatrici e' scelto tra i
dipendenti dell'ente che  bandisce  il  concorso,  di  qualifica  non
inferiore  alla  sesta,  di  norma tra que'lli addetti alla struttura
competente  in   materia   di   personale.   In   caso   di   provata
impossibilita',  puo'  fungere  da  segretario un dipendente di altro
ente, con gli stessi requisiti.