Art. 64. Commissioni esaminatrici dei concorsi 1. Si applicano le norme di cui agli articoli 24 e 25, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, segretari comunali, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero di tre odi cinque membri; uno dei componenti puo' essere scelto tra il personale dipendente degli enti locali, appartenente alla qualifica funzionale del posto messo a concorso o superiore. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato, di norma, il criterio della terzieta' di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione che bandisce il concorso. Di norma, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilita', e' riservata alle donne, in conformita' all'art. 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995. 3. Oltre ai casi di incompatibilita' di cui all'art. 25, non possono far parte delle commissioni esaminatrici i soggetti che hanno nominato le commissioni stesse. 4. Il segretario delle commissioni esaminatrici e' scelto tra i dipendenti dell'ente che bandisce il concorso, di qualifica non inferiore alla sesta, di norma tra que'lli addetti alla struttura competente in materia di personale. In caso di provata impossibilita', puo' fungere da segretario un dipendente di altro ente, con gli stessi requisiti.