Art. 65. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie 1. Si applicano le norme di cui all'art. 31, con le precisazioni di cui al seguente comma. 2. La graduatoria definitiva e' approvata dal soggetto che ha bandito il concorso, ed e' affissa all'albo dell'ente e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.