Art. 65.
                  Processo verbale delle operazioni
               d'esame e formazione delle graduatorie
 
  1. Si applicano le norme di cui all'art. 31, con le precisazioni di
cui al seguente comma.
  2. La graduatoria definitiva  e'  approvata  dal  soggetto  che  ha
bandito  il  concorso,  ed e' affissa all'albo dell'ente e pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione.