Art. 68. Norme particolari per le popolazioni di lingua tedesca 1. In armonia con quanto previsto dall'art. 40-bis dello Statuto speciale, gli enti locali ricompresi nel territorio della Comunita' montana Walser, di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunita' Montane), e successive modificazioni, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare, facoltativa, di accertamento della conoscenza della lingua tedesca. 2. Il superamento della prova di cui al comma 1 concorre alla determinazione dei titoli, nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, entro il limite massimo di valutazione previsto per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese. 3. Le modalita' di svolgimento della prova di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione della stessa sono determinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale, o organo corrispondente.