Art. 68.
       Norme particolari per le popolazioni di lingua tedesca
 
  1.  In  armonia  con quanto previsto dall'art. 40-bis dello Statuto
speciale, gli enti locali ricompresi nel territorio  della  Comunita'
montana  Walser,  di  cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91
(Norme concernenti le Comunita' Montane), e successive modificazioni,
possono prevedere  di  inserire  nei  bandi  di  concorso  una  prova
preliminare,  facoltativa,  di  accertamento  della  conoscenza della
lingua tedesca.
  2. Il superamento della prova di  cui  al  comma  1  concorre  alla
determinazione  dei  titoli,  nei concorsi per titoli e per titoli ed
esami, entro il limite massimo di valutazione previsto per  la  prova
di accertamento della conoscenza della lingua francese.
  3.  Le  modalita' di svolgimento della prova di cui al comma 1 ed i
criteri di valutazione della stessa  sono  determinati  con  apposito
regolamento adottato dal Consiglio comunale, o organo corrispondente.