Art. 7.
   Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese
 
  1. L'accesso al ruolo unico regionale e' subordinato al superamento
dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o  italiana.
L'accertamento   e'   effettuato   sulla  lingua  diversa  da  quella
dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al  concorso  ai
sensi dell'art.  22, conima 1, lett. n).
  2.  Per  i  concorsi  e  le  selezioni  fino  alla quarta qualifica
funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.
  3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava
qualifica funzionale, per l'accesso alla  qualifica  dirigenziale  di
cui  all'art.  39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo
art. 39, l'accertamento di cui al  comma  1  consiste  in  una  prova
scritta e una orale.
  4.  In  tutti  i  concorsi  e  selezioni per le prove orali e' data
facolta' al candidato di esprimersi sia in  lingua  italiana  che  in
lingua  francese.    Almeno una materia, a scelta del candidato, deve
essere svolta in  lingua  ufficiale  diversa  da  quella  scelta  dal
candidato.
  5.  L'accertamento e' superato solo qualora il candidato riporti in
ogni prova,  scritta  e  orale,  una  votazione  di  almeno  18/30  o
equivalente.  La votazione riportata concorre alla determinazione del
punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.
  6.  L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validita'
per quattro anni per l'amministrazione presso cui e' stato  sostenuto
e  in  relazione  alla  fascia funzionale per cui e' stato superato o
fasce inferiori.
  7. L'accertamento puo' essere ripetuto, su richiesta del candidato,
anche nel periodo  di  validita'  di  cui  al  comma  6;  qualora  la
valutazione  del  nuovo  accertamento  sia  negativa o inferiore alla
precedente quest'ultima conserva la propria validita'.
  8. Con provvedimento della Giunta regionale,  su  proposta  di  una
commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta
regionale,  sono  determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle
leggi regionali 9 settembre 1988, n.  58  (Norme  per  l'attribuzione
dell'indennita'  di  bilinguismo  al  personale  della  Regione) e 19
agosto 1992,  n.  42  (Norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   per   il  triennio  1991-1993  relativa  al  personale
regionale):
   a) i programmi d'esame;
   b) la tipologia delle prove scritte ed orali;
   c) i criteri di valutazione;
   d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.
  9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:
   a) l'accertamento e' superato qualora  il  candidato  riporti  una
votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno
18/30 o equivalente;
   b)  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  8,  lett.  a) e b), sono
determinati nel bando di concorso o di selezione;
   c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede  la
commissione esaminatrice.
  10.  I  portatori  di  handicap  psichico o sensoriale, associato a
massicce difficolta' di eloquio, di comunicazione e  di  comprensione
del linguaggio verbale o. scritto, accertato dalla commissione di cui
all'art.  4  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate),  sono  esonerati  dalla  prova  di  accertamento della
lingua francese e/o italiana.
  11.  E'  altresi'  esonerato  dalla  prova  di  accertamento  della
conoscenza   della   lingua   francese   e/o  italiana  il  personale
dell'amministrazione  che  bandisce  il  concorso  assunto  a   tempo
indeterminato che abbia gia' superato l'accertamento presso lo stesso
ente  e  nell'ambito  della  stessa fascia funzionale per la quale e'
bandito il concorso.  Qualora alla suddetta valutazione non sia stato
attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la
votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
  12. Sono altresi'  esonerati  dalla  prova  di  accertamento  della
conoscenza  della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano
a concorsi richiedenti il titolo di scuola media inferiore e  che,  a
partire  dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo
di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta.  Per
la   valutazione  del  titolo  suddetto,  l'accertamento  si  intende
superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 7.