Art. 7. Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese 1. L'accesso al ruolo unico regionale e' subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento e' effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 22, conima 1, lett. n). 2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale. 3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo art. 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale. 4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali e' data facolta' al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. Almeno una materia, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato. 5. L'accertamento e' superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 18/30 o equivalente. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami. 6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validita' per quattro anni per l'amministrazione presso cui e' stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui e' stato superato o fasce inferiori. 7. L'accertamento puo' essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validita' di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente quest'ultima conserva la propria validita'. 8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale): a) i programmi d'esame; b) la tipologia delle prove scritte ed orali; c) i criteri di valutazione; d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione. 9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8: a) l'accertamento e' superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 18/30 o equivalente; b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione; c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice. 10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficolta' di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o. scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana. 11. E' altresi' esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso assunto a tempo indeterminato che abbia gia' superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale per la quale e' bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 12. Sono altresi' esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi richiedenti il titolo di scuola media inferiore e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.