Art. 8. Assunzione mediante corso-concorso 1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono una preparazione specifica, puo' essere bandito un corso-concorso pubblico consistente in: a) una selezione per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; b) un corso di formazione; c) esami finali. 2. Le modalita' di svolgimento della selezione, del corso e degli esami finali sono stabilite dal bando. 3. Il numero dei candidati ammessi al corso-concorso non puo' superare del cinquanta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso-concorso i candidati sono sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e di una prova d'esame da sostenersi davanti ad una apposita commissione esaminatrice. Al termine del corso i candidati sono sottoposti agli esami finali relativi al profilo professionale messo a concorso, davanti ad altra apposita commissione. 4. La graduatoria finale e' data dalle votazioni ottenute nelle prove di esame finali. Gli esami si svolgono secondo le disposizioni dell'art. 9. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso sono stabilite nel relativo bando. 5. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano.