Art. 8.
                 Assunzione mediante corso-concorso
 
  1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono
una  preparazione  specifica,  puo'  essere bandito un corso-concorso
pubblico consistente in:
   a) una selezione per l'ammissione ad  un  corso  finalizzato  alla
formazione specifica dei candidati stessi;
   b) un corso di formazione;
   c) esami finali.
  2.  Le  modalita' di svolgimento della selezione, del corso e degli
esami finali sono stabilite dal bando.
  3. Il numero dei  candidati  ammessi  al  corso-concorso  non  puo'
superare  del  cinquanta  per  cento  il  numero  dei  posti  messi a
concorso.  Per  l'ammissione  al  corso-concorso  i  candidati   sono
sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e
di   una   prova  d'esame  da  sostenersi  davanti  ad  una  apposita
commissione esaminatrice.   Al termine del  corso  i  candidati  sono
sottoposti  agli esami finali relativi al profilo professionale messo
a concorso, davanti ad altra apposita commissione.
  4. La graduatoria finale e' data  dalle  votazioni  ottenute  nelle
prove  di esame finali. Gli esami si svolgono secondo le disposizioni
dell'art.  9.  I  criteri  e  le   modalita'   di   svolgimento   del
corso-concorso sono stabilite nel relativo bando.
  5.  Sono  fatte  salve  le  norme  speciali  vigenti  per  il Corpo
forestale valdostano.