Art. 9.
                         Concorso per esami
 
  1. I concorsi per esami consistono:
   a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria
superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali puo' essere a
contenuto  teorico-pratico  ed  in  una  prova  orale.  I  voti  sono
espressi,   di  norma,  in  trentesimi.  Conseguono  l'ammissione  al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel  bando
di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o
equivalente;
   b)  per  i  profili  professionali  della  quarta,  quinta e sesta
qualifica:   in una  o  piu'  prove,  scritte  o  teorico-pratiche  o
tecnico-pratiche,  e  in  una prova orale. Conseguono l'ammissione al
colloquio i candidati che abbiano riportato  in  ciascuna  prova  una
votazione  di  almeno  21/30  o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie  oggetto  delle   prove   scritte,   o   tecnico-pratiche   o
teorico-pratiche  e  sulle  altre  indicate  nel  bando  e si intende
superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
  2. Le prove di esame si  svolgono  secondo  le  modalita'  previste
dagli articoli 27, 28, 29 e 30.
  3.  I  bandi di concorso possono stabilire che prima della prova di
accertamento della conoscenza della lingua francese, vi sia una prova
che consiste nella risoluzione di un test psico-attitudinale tendente
ad accertare la propensione allo svolgimento delle  attivita'  che  i
medesimi sono chiamati a svolgere.
  4.  Il  superamento  del  test  di  cui  al  comma  3 e' condizione
indispensabile per l'accesso alle prove successive.
  5. Il punteggio finale si ottiene sommando:
   a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
   b)  la  media  dei  voti  conseguiti  nelle   prove   pratiche   o
teorico-pratiche;
   c) la votazione conseguita nel colloquio.