Art. 9. Concorso per esami 1. I concorsi per esami consistono: a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; b) per i profili professionali della quarta, quinta e sesta qualifica: in una o piu' prove, scritte o teorico-pratiche o tecnico-pratiche, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, o tecnico-pratiche o teorico-pratiche e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30. 3. I bandi di concorso possono stabilire che prima della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, vi sia una prova che consiste nella risoluzione di un test psico-attitudinale tendente ad accertare la propensione allo svolgimento delle attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere. 4. Il superamento del test di cui al comma 3 e' condizione indispensabile per l'accesso alle prove successive. 5. Il punteggio finale si ottiene sommando: a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte; b) la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico-pratiche; c) la votazione conseguita nel colloquio.