Art. 2. Contributo 1. Il contributo previsto dal precedente art. 1, comma 2, e' concesso alla cooperativa di gestione del mercato ittico nella misura pari al 4,5 per cento del ricavato globale delle vendite del pescato effettuate nell'anno precedente. 2. Nel caso d'inizio della gestione da parte della cooperativa o consorzio di apposita convenzione col comune interessato, il contributo e' concesso, per il primo anno, nella misura del 6 per cento del ricavato globale delle vendite del pescato effettuate nell'anno precedente dalla gestione comunale e per gli anni successivi con l'aliquota e le modalita' previste nel precedente comma 1.