Art. 2.
                             Contributo
 
  1.  Il  contributo  previsto  dal  precedente  art.  1, comma 2, e'
concesso alla cooperativa di gestione del mercato ittico nella misura
pari al 4,5 per cento del ricavato globale delle vendite del  pescato
effettuate nell'anno precedente.
  2.  Nel  caso  d'inizio della gestione da parte della cooperativa o
consorzio  di  apposita  convenzione  col  comune   interessato,   il
contributo  e'  concesso,  per  il primo anno, nella misura del 6 per
cento del ricavato  globale  delle  vendite  del  pescato  effettuate
nell'anno   precedente   dalla  gestione  comunale  e  per  gli  anni
successivi con l'aliquota e  le  modalita'  previste  nel  precedente
comma 1.