Art. 3. Procedure 1. Il rappresentante legale della cooperativa di gestione richiede il contributo entro il 30 ottobre di ciascun anno. 2. Nei casi previsti dal precedente art. 2, comma 2 la domanda va presentata entro sessanta giorni dal perfezionamento della convenzione intervenuta col comune. 3. Alla domanda di concessione, diretta al Settore pesca marittima della Giunta regionale che curera' l'istruttoria e la definizione, dev'essere allegata la documentazione idonea a dimostrare il diritto al contributo e a determinare l'entita' del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22. 4. La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente comma 3.