Art. 3.
                              Procedure
 
  1.  Il rappresentante legale della cooperativa di gestione richiede
il contributo entro il 30 ottobre di ciascun anno.
  2. Nei casi previsti dal precedente art. 2, comma 2 la  domanda  va
presentata   entro   sessanta   giorni   dal   perfezionamento  della
convenzione intervenuta col comune.
  3. Alla domanda di concessione, diretta al Settore pesca  marittima
della  Giunta  regionale  che curera' l'istruttoria e la definizione,
dev'essere allegata la documentazione idonea a dimostrare il  diritto
al contributo e a determinare l'entita' del medesimo, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.
  4. La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione del
contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
cui al precedente comma 3.