Art. 5. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 500.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale del medesimo esercizio finanziario: (Omissis). La partita n. 24 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e' corrispondentemente ridotta. Per gli esercizi 1997/1998 i necessari stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilita'. La relativa copertura finanziaria sara' assicurata dalle somme ricomprese nel Settore 32, Titolo 1 alla voce: "Somme non attribuibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1998.