Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato per l'anno 1996 in L. 500.000.000 si  provvede  introducendo
le  seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato
di  previsione  della  spesa  di  Bilancio  regionale  del   medesimo
esercizio finanziario:
  (Omissis).
  La  partita  n.  24  dell'elenco  n.  3,  allegato  al bilancio per
l'esercizio finanziario 1996 e' corrispondentemente ridotta.
  Per   gli  esercizi  1997/1998  i  necessari  stanziamenti  saranno
iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali
con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge
regionale di contabilita'.
  La relativa copertura  finanziaria  sara'  assicurata  dalle  somme
ricomprese   nel   Settore   32,  Titolo  1  alla  voce:  "Somme  non
attribuibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1998.