Art. 2.
                  Disposizioni finali e transitorie
 
  1.  Per  l'anno  1996,  il preventivo della spesa di cui al 2 comma
dell'art. 12 deve essere presentato entro 30  giorni  dalla  data  di
entrata  in vigore della presente legge e nei successivi 30 giorni la
Giunta regionale delibera il piano di riparto dei contributi.
  2. Per l'anno 1996, il riparto dei contributi a favore  degli  enti
organizzatori  e'  effettuato  per  il  40%  in parti uguali e per il
restante 60% in proporzione ai rispettivi territori.
  3. Dopo un  anno  dalla  attivazione  del  servizio  volontario  di
vigilanza   ecologica,   la   Giunta   regionale,  sentiti  gli  Enti
organizzatori, puo' modificare o  integrare  le  direttive  contenute
nell'allegato A.
  4.  Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia ecologica
volontaria in altre Regioni,  a  seguito  del  superamento  di  esami
finali  relativi  a  corsi ivi organizzati, e che abbiano ottenuto la
residenza in Abruzzo, sono iscritti, a domanda,  nell'elenco  di  cui
all'art.  11.
  5.  Con  successiva  legge,  la  Regione  istitusce nel bilancio di
previsione per il 1996 un  fondo  regionale  alimentato  dalle  somme
derivanti  dalle  sanzioni amministrative di competenza regionale per
le violazioni legislative e  regolamentari  previste  dalla  presente
legge, da destinare alla realizzazione di iniziative finalizzate alla
attuazione della legge medesima.