Art. 2. Disposizioni finali e transitorie 1. Per l'anno 1996, il preventivo della spesa di cui al 2 comma dell'art. 12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei successivi 30 giorni la Giunta regionale delibera il piano di riparto dei contributi. 2. Per l'anno 1996, il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori e' effettuato per il 40% in parti uguali e per il restante 60% in proporzione ai rispettivi territori. 3. Dopo un anno dalla attivazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, la Giunta regionale, sentiti gli Enti organizzatori, puo' modificare o integrare le direttive contenute nell'allegato A. 4. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia ecologica volontaria in altre Regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati, e che abbiano ottenuto la residenza in Abruzzo, sono iscritti, a domanda, nell'elenco di cui all'art. 11. 5. Con successiva legge, la Regione istitusce nel bilancio di previsione per il 1996 un fondo regionale alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale per le violazioni legislative e regolamentari previste dalla presente legge, da destinare alla realizzazione di iniziative finalizzate alla attuazione della legge medesima.