Art. 4.
                               Urgenza
 
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 29 ottobre 1996 Falconio
  In   proposito,  si  comunica  che  nell'occasione  il  Governo  ha
precisato, anche ai fini di un'univoca interpretazione da  parte  dei
soggetti  interessati  al  provvedimento  legislativo  in  questione,
quanto segue:
   a) la previsione di cui  all'art.  1,  comma  primo,  secondo  cui
l'organizzazione  del  Servizio  volontario di vigilanza ecologica e'
affidata, nei territori di competenza, anche agli  enti  gestori  dei
parchi nazionali non puo' ritenersi vincolante, atteso che la regione
non ha competenza nei confronti di tali enti;
   b)   l'allegato   A   richiamato   nell'art.   2,  comma  3,  deve
correttamente intendersi riferito, alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27;
   c) le parole "presente legge" di cui all'art. 2, comma  5,  devono
altresi' ritenersi riferite alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27.
  Il  Governo ha, inoltre, segnalato l'errore materiale contenuto nel
titolo della legge ove in luogo  di  "volontariato"  deve  intendersi
"volontario".