Art. 4. Urgenza La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 29 ottobre 1996 Falconio In proposito, si comunica che nell'occasione il Governo ha precisato, anche ai fini di un'univoca interpretazione da parte dei soggetti interessati al provvedimento legislativo in questione, quanto segue: a) la previsione di cui all'art. 1, comma primo, secondo cui l'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica e' affidata, nei territori di competenza, anche agli enti gestori dei parchi nazionali non puo' ritenersi vincolante, atteso che la regione non ha competenza nei confronti di tali enti; b) l'allegato A richiamato nell'art. 2, comma 3, deve correttamente intendersi riferito, alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27; c) le parole "presente legge" di cui all'art. 2, comma 5, devono altresi' ritenersi riferite alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27. Il Governo ha, inoltre, segnalato l'errore materiale contenuto nel titolo della legge ove in luogo di "volontariato" deve intendersi "volontario".