Art. 2.
 
  1. All'art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole "e della natura"
sono aggiunte le seguenti: "alla previsione e prevenzione delle varie
ipotesi di  rischio  con  particolare  riferimento  alla  difesa  del
patrimonio  boschivo  dagli  incendi,  alla  protezione  civile ed al
soccorso delle popolazioni sinistrate".