Art. 3. 1. All'art. 2, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "1-bis - In particolare sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto, una attivita' di solidarieta' sociale.