Art. 3.
 
  1. All'art. 2, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
   "1-bis  -  In  particolare  sono  considerate  organizzazioni   di
volontariato  quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque
forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante  e  prevalente
delle   prestazioni  personali,  volontarie  e  gratuite  dei  propri
aderenti,  allo  scopo  di  svolgere,  senza  fini  di  lucro   anche
indiretto, una attivita' di solidarieta' sociale.