Art. 6. 1. All'art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono cosi' modificate: "b) avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato, nonche' sulla utilizzazione dello stanziamento annuale di cui al successivo art. 12;". "d) promuove ricerche e studi di carattere generale e specialistico relativi ai settori di attivita' cui appartengono le organizzazioni iscritte al registro regionale;". 2. All'art. 7, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: d- bis) da un funzionario per ciascuna delle Prefetture di Potenza e Matera; d-ter) da un funzionario, per ciascuna delle due province, del Corpo Forestale dello Stato; d-quater) da un rappresentante, per ciascuna delle due province, dei Vigili del Fuoco;" . 3. Al medesimo comma 3 dell'art. 7 e parole "personale del Dipartimento Sicurezza Sociale" sono sostituite dalle seguenti: "personale del Dipartimento Presidenza della Giunta,".