Art. 6.
 
  1. All'art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono cosi' modificate:
   "b)  avanza  proposte  alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle
materie  che  interessano  le  attivita'  delle   organizzazioni   di
volontariato,  nonche' sulla utilizzazione dello stanziamento annuale
di cui al successivo art. 12;".
   "d)  promuove  ricerche  e   studi   di   carattere   generale   e
specialistico  relativi  ai  settori di attivita' cui appartengono le
organizzazioni iscritte al registro regionale;".
  2. All'art. 7, comma  3,  dopo  la  lettera  d)  sono  aggiunte  le
seguenti:
   d- bis) da un funzionario per ciascuna delle Prefetture di Potenza
e Matera;
   d-ter)  da  un  funzionario,  per ciascuna delle due province, del
Corpo Forestale dello Stato;
  d-quater) da un rappresentante, per ciascuna  delle  due  province,
dei Vigili del Fuoco;" .
  3.  Al  medesimo  comma  3  dell'art.  7  e  parole  "personale del
Dipartimento  Sicurezza  Sociale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"personale del Dipartimento Presidenza della Giunta,".