Art. 7. 1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Formazione e aggiornamento). - La Regione promuove e contribuisce all'attivita' di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalita' necessarie ai settori in cui opera il volontariato".