Art. 7.
 
  1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9  (Formazione  e  aggiornamento).  -  La Regione promuove e
contribuisce all'attivita' di formazione  e  di  aggiornamento  degli
aderenti  alle  organizzazioni  iscritte  nel  registro  regionale  e
prevede, nell'ambito dei piani annuali di  Formazione  Professionale,
la  creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalita'
necessarie ai settori in cui opera il volontariato".