Art. 10 Il finanziamento e la gestione dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali 1. L'Azienda puo' assumere la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi e con contabilita' separata. 2. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, le Province, le Comunita' montane, l'Azienda, allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'Ente delegante una convenzione che: a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti e modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare; b) richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale delegante con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa; c) impegni l'Ente locale delegante a definire scadenze nei pagamenti; d) preveda l'ade'guamento dell'onere entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dell'effettivo andamento gestionale e della rispettiva proiezione al termine dell'esercizio.