Art. 10
             Il finanziamento e la gestione dei servizi
           socio-assistenziali delegati dagli enti locali
 
  1. L'Azienda puo' assumere  la  gestione  di  attivita'  o  servizi
socio-assistenziali  su  delega  dei  singoli enti locali con oneri a
totale carico degli stessi e con contabilita' separata.
  2. Sulla base degli indirizzi definiti dalla  Regione,  in  accordo
con  gli  Enti  locali, le Province, le Comunita' montane, l'Azienda,
allo scopo di assicurare  il  pareggio  nella  gestione  dei  servizi
socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'Ente delegante una
convenzione che:
   a)  stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti
e modalita' di svolgimento dei servizi da realizzare;
   b) richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale  delegante
con  la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo
totale previsto dalla convenzione stessa;
   c)  impegni  l'Ente  locale  delegante  a  definire  scadenze  nei
pagamenti;
   d) preveda l'ade'guamento dell'onere entro il 30 novembre di  ogni
anno,   sulla   base  dell'effettivo  andamento  gestionale  e  della
rispettiva proiezione al termine dell'esercizio.