Art. 12. Strumenti di programmazione 1. Sono strumenti di programmazione delle aziende: a) il piano attuativo; b) il bilancio pluriennale di previsione; c) il bilancio economico preventivo. 2. Gli strumenti di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti al piano attuativo e al bilancio pluriennale di previsione sono adottati e trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno. 3. Il piano attuativo, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo dell'esercizio successivo, con la connessa relazione, sono soggetti al controllo della Giunta Regionale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 12 della legge regionale n. 2/1996. 4. Gli strumenti di cui al comma 1 e 2 vengono trasmessi alla Conferenza dei sindaci, per i pareri previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 2/1996, da esprimere entro il termine perentorio di giorni 20, decorsi i quali detto parere si intende favorevolmente acquisito.