Art. 12.
                     Strumenti di programmazione
 
  1. Sono strumenti di programmazione delle aziende:
   a) il piano attuativo;
   b) il bilancio pluriennale di previsione;
   c) il bilancio economico preventivo.
  2.  Gli strumenti di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti al
piano attuativo e al bilancio pluriennale di previsione sono adottati
e trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
  3. Il piano attuativo, il bilancio pluriennale di previsione ed  il
bilancio  economico  preventivo  dell'esercizio  successivo,  con  la
connessa  relazione,  sono  soggetti  al   controllo   della   Giunta
Regionale,  ai  sensi  del  comma  8  dell'articolo  4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 12 della  legge  regionale  n.
2/1996.
  4.  Gli  strumenti  di  cui  al  comma 1 e 2 vengono trasmessi alla
Conferenza dei sindaci, per i pareri previsti dall'articolo 11  della
legge  regionale  n. 2/1996, da esprimere entro il termine perentorio
di giorni 20, decorsi i quali detto parere si intende  favorevolmente
acquisito.