Art. 13. Piano attuativo 1. Il piano attuativo definisce le linee strategiche dell'Azienda ed e' adottato dal Direttore generale in conformita' al Piano Sanitario Regionale, sentita la conferenza dei sindaci. 2. Il piano attuativo specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli indirizzi di gestione della stessa, articolati in programmi ed in progetti. Al suo interno sono in particolare evidenziati: a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di piano; b) il programma pluriennale degli investimenti; c) gli indicatori di economicita' aziendale e di qualita'; d) la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi; e) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare; f) le prestazioni e la riorganizzazione dei servizi a livello di singoli distretti tali da assicurare una assistenza uniforme a livello di Azienda sanitaria. 3. Il piano attuativo ha la stessa durata del Piano Sanitario Regionale ed e' aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma. 4. Nella formulazione del piano attuativo si dovra' tener conto, altresi, dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". 5. I piani attuativi delle Aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie, che insistono sullo stesso territorio, vanno adottati d'intesa fra i Direttori generali delle stesse aziende.