Art. 13.
                           Piano attuativo
 
  1.  Il  piano attuativo definisce le linee strategiche dell'Azienda
ed e'  adottato  dal  Direttore  generale  in  conformita'  al  Piano
Sanitario Regionale, sentita la conferenza dei sindaci.
  2.  Il  piano  attuativo  specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli
indirizzi di gestione della stessa, articolati  in  programmi  ed  in
progetti. Al suo interno sono in particolare evidenziati:
   a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli
obiettivi di piano;
   b) il programma pluriennale degli investimenti;
   c) gli indicatori di economicita' aziendale e di qualita';
   d) la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
   e)  le  prestazioni  aggiuntive  rispetto  ai  livelli uniformi di
assistenza da assicurare;
   f) le prestazioni e la riorganizzazione dei servizi a  livello  di
singoli  distretti  tali  da  assicurare  una  assistenza  uniforme a
livello di Azienda sanitaria.
  3. Il piano attuativo ha  la  stessa  durata  del  Piano  Sanitario
Regionale  ed  e'  aggiornato annualmente, in correlazione anche alla
verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.
  4. Nella formulazione del piano attuativo si  dovra'  tener  conto,
altresi,  dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti,
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27
gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
  5.  I  piani  attuativi  delle  Aziende  sanitarie,  ospedaliere ed
universitarie, che insistono sullo stesso territorio, vanno  adottati
d'intesa fra i Direttori generali delle stesse aziende.