Art. 14. Bilancio pluriennale di previsione 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione, in conformita' allo schema interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale e, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione, traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le indicazioni del piano attuativo, con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato. 3. A tal fine il bilancio pluriennale rappresenta, distintamente, lo stato patrimoniale ed il conto economico che, in conseguenza dell'attuazione del piano ed a giustificazione del medesimo, si prevede di conseguire per ciascun esercizio del triennio. Al bilancio pluriennale e' allegato il piano degli investimenti, che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle relative modalita' di finanziamento. 4. Il bilancio pluriennale e' adottato annualmente, assieme al bilancio annuale di previsione e per scorrimento delle previsioni del precedente bilancio pluriennale. 5. Il bilancio pluriennale e' corredato da una nota integrativa che evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano attuativo ed esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione.