Art. 14.
                 Bilancio pluriennale di previsione
 
  1.  Il bilancio pluriennale di previsione e' predisposto secondo lo
schema  approvato  dalla  Regione,   in   conformita'   allo   schema
interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502  come  modificato  dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.  517, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge.
  2.  Il  bilancio  pluriennale  ha  durata triennale e, nel rispetto
delle  direttive  impartite  dalla  Regione,   traduce   in   termini
economici,   patrimoniali  e  finanziari  le  indicazioni  del  piano
attuativo, con particolare riguardo agli investimenti programmati per
il triennio considerato.
  3. A tal fine il bilancio pluriennale  rappresenta,  distintamente,
lo  stato  patrimoniale  ed  il  conto  economico che, in conseguenza
dell'attuazione del piano  ed  a  giustificazione  del  medesimo,  si
prevede di conseguire per ciascun esercizio del triennio. Al bilancio
pluriennale e' allegato il piano degli investimenti, che definisce le
iniziative   da   intraprendere   e   ne   quantifica  le  spese  con
l'indicazione delle relative modalita' di finanziamento.
  4. Il bilancio pluriennale  e'  adottato  annualmente,  assieme  al
bilancio annuale di previsione e per scorrimento delle previsioni del
precedente bilancio pluriennale.
  5. Il bilancio pluriennale e' corredato da una nota integrativa che
evidenzia  i  collegamenti  con  gli obiettivi del piano attuativo ed
esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione.