Art. 15 Bilancio economico-preventivo 1. Il bilancio economico-preventivo esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione, deve essere formulato in base allo schema di bilancio obbligatorio approvato dalla Regione, in conformita' allo schema interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' corredato da una relazione illustrativa del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante. 2. La relazione, in particolare, deve prevedere: a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalita' di finanziamento; b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto con quelle erogate nel triennio precedente; c) i valori piu' significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato; d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno; e) i flussi di cassa previsti; f) le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e risorse. 3. Se nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio economico preventivo si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni originarie, il Direttore generale deve deliberare senza indugio le conseguenti rettifiche e trasmetterle alla Regione per i necessari controlli, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge. 4. Il bilancio economico-preventivo mette in separata evidenza i servizi socio-assistenziali. 5. Il bilancio economico-preventivo deve essere trasmesso alla Giunta Regionale, tramite l'Assessorato alla Sanita', entro dieci giorni dalla data di adozione di cui all'articolo 12 della presente legge.