Art. 15
                    Bilancio economico-preventivo
 
  1.  Il  bilancio  economico-preventivo  esprime  analiticamente  il
risultato economico dell'Azienda  previsto  per  il  successivo  anno
solare.   E'   redatto   conformemente  al  bilancio  pluriennale  di
previsione, deve essere formulato in base  allo  schema  di  bilancio
obbligatorio  approvato  dalla  Regione,  in  conformita' allo schema
interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502  come  modificato  dal  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   presente   legge.  E'  corredato  da  una  relazione
illustrativa  del  Direttore  generale,  che  ne  costituisce   parte
integrante.
  2. La relazione, in particolare, deve prevedere:
   a)  gli  investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione
della spesa prevista nell'anno e le modalita' di finanziamento;
   b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto con  quelle
erogate nel triennio precedente;
   c)  i  valori piu' significativi dell'ultimo bilancio di esercizio
adottato;
   d) i dati  analitici  relativi  al  personale  con  le  variazioni
previste nell'anno;
   e) i flussi di cassa previsti;
   f)  le  articolazioni  del budget con i corrispondenti obiettivi e
risorse.
  3.  Se  nel  corso  dell'esercizio  di  riferimento  del   bilancio
economico  preventivo  si  verificano situazioni tali da giustificare
scostamenti  rilevanti  rispetto  alle  previsioni   originarie,   il
Direttore  generale  deve  deliberare  senza  indugio  le conseguenti
rettifiche e trasmetterle alla Regione  per  i  necessari  controlli,
secondo quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge.
  4.  Il  bilancio  economico-preventivo mette in separata evidenza i
servizi socio-assistenziali.
  5. Il bilancio  economico-preventivo  deve  essere  trasmesso  alla
Giunta  Regionale,  tramite  l'Assessorato  alla Sanita', entro dieci
giorni dalla data di adozione di cui all'articolo 12  della  presente
legge.