Art. 19. Il budget generale 1. Il budget generale riguarda l'intera attivita' delle aziende e si articola in tre parti: a) budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e la loro utilizzazione in modo da consentire la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti; b) budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa; c) budget economico, che indica in analisi le attivita', i costi, i ricavi ed i proventi. Nei costi devono essere evidenziati: 1) i costi di acquisto delle prestazioni (prezzi per qualita'); 2) i costi per i programmi legati alla prevenzione; 3) altri costi di particolare rilievo a livello aziendale. 2. Al budget generale deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati nel budget, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati, con separata evidenza dei servizi sociali delegati. 3. Limitatamente alle Aziende ospedaliere, il budget generale, tenuto conto della tariffazione ed in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica, deve stabilire le quantita' presunte e la tipologia delle prestazioni sia di degenza che ambulatoriali, da fornire a fronte del finanziamento di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a). 4. La quantita', la tipologia e gli standard di qualita' delle prestazioni, preventivate ai sensi del comma 3 formano oggetto di contrattazione tra la Regione e l'Azienda ospedaliera. 5. La verifica a consuntivo, da parte della Giunta Regionale, dell'osservanza di quanto preventivato ai sensi del comma 3, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, costituisce criterio di valutazione per la misura del finanziamento da erogare nell'anno successivo. 6. Il Direttore generale puo' procedere alla revisione del budget generale al verificarsi di situazioni sopravvenute, con particolare riferimento alle variazioni di disponibilita' di risorse finanziarie o all'emanazione di atti e di programmi speciali nazionali e regionali che impongono nuovi vincoli alle aziende.