Art. 19.
                         Il budget generale
 
  1. Il budget generale riguarda l'intera attivita' delle  aziende  e
si articola in tre parti:
   a)  budget  patrimoniale,  che  indica  in  analisi  le  fonti  di
finanziamento e la  loro  utilizzazione  in  modo  da  consentire  la
separata  evidenza  della  gestione  corrente  e della gestione degli
investimenti;
   b) budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e
di spesa;
   c) budget economico, che indica in analisi le attivita', i  costi,
i ricavi ed i proventi. Nei costi devono essere evidenziati:
    1) i costi di acquisto delle prestazioni (prezzi per qualita');
    2) i costi per i programmi legati alla prevenzione;
    3) altri costi di particolare rilievo a livello aziendale.
  2.   Al   budget   generale  deve  essere  allegata  una  relazione
illustrativa che evidenzi le ipotesi ed i parametri su cui si fondano
le previsioni, le  azioni  preordinate  agli  obiettivi  fissati  nel
budget,  i  risultati  attesi, i criteri di misurazione adottati, con
separata evidenza dei servizi sociali delegati.
  3. Limitatamente alle  Aziende  ospedaliere,  il  budget  generale,
tenuto  conto  della tariffazione ed in relazione alle necessita' che
piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica,
deve stabilire le quantita' presunte e la tipologia delle prestazioni
sia  di  degenza  che  ambulatoriali,  da  fornire   a   fronte   del
finanziamento di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a).
  4.  La  quantita',  la  tipologia  e gli standard di qualita' delle
prestazioni, preventivate ai sensi del comma  3  formano  oggetto  di
contrattazione tra la Regione e l'Azienda ospedaliera.
  5.  La  verifica  a  consuntivo,  da  parte della Giunta Regionale,
dell'osservanza di quanto preventivato ai sensi del comma  3,  tenuto
conto  di  eventuali  motivati  scostamenti,  costituisce criterio di
valutazione per la misura  del  finanziamento  da  erogare  nell'anno
successivo.
  6.  Il  Direttore generale puo' procedere alla revisione del budget
generale al verificarsi di situazioni sopravvenute,  con  particolare
riferimento  alle variazioni di disponibilita' di risorse finanziarie
o  all'emanazione  di  atti  e  di  programmi  speciali  nazionali  e
regionali che impongono nuovi vincoli alle aziende.