Art. 2.
                         Criteri di gestione
 
  1.  L'attivita' di gestione delle aziende e' informata a criteri di
programmazione coerenti con le linee del Piano Sanitario Regionale.
  2. Per le attivita' socio-assistenziali  gestite  per  conto  degli
enti  locali  la  gestione  delle  aziende e' impostata su criteri di
programmazione ed in coerenza con le intese di programma e di  quanto
previsto  dal  successivo  art.  10,  nell'ipotesi di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo di riordino.
  3. Per lo svolgimento della loro attivita' gestionale le aziende si
avvalgono di un insieme coordinato  di  strumenti,  preordinati  alle
scelte,   secondo   criteri   di   efficienza,   di  efficacia  e  di
economicita'.