Art. 2. Criteri di gestione 1. L'attivita' di gestione delle aziende e' informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano Sanitario Regionale. 2. Per le attivita' socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali la gestione delle aziende e' impostata su criteri di programmazione ed in coerenza con le intese di programma e di quanto previsto dal successivo art. 10, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo di riordino. 3. Per lo svolgimento della loro attivita' gestionale le aziende si avvalgono di un insieme coordinato di strumenti, preordinati alle scelte, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'.