Art. 20
                       Budget delle strutture
 
  1.   I   budget   delle   strutture   si   riferiscono   alle  aree
dipartimentali, alle unita' operative, alle componenti organizzative,
operanti in ciascun ambito sanitario e in ciascun distretto sanitario
di base.    Ai  Presidi  Ospedalieri  si  applicano  le  disposizioni
previste  dall'articolo  4,  comma  9,  del  decreto  legislativo  di
riordino.
  2. Tali budget, articolati e strutturati come il  budget  generale,
sono  approvati  dal  Direttore generale sentiti i responsabili delle
componenti organizzative interessate.
  3. I budget riferiti a presidi ospedalieri devono contenere  quanto
previsto   dal  successivo  articolo  21,  comma  2.  La  verifica  a
consuntivo di tali contenuti da parte del Direttore generale,  tenuto
conto  di  motivati  scostamenti, costituisce criterio di valutazione
per la misura del finanziamento da determinare per l'anno successivo.