Art. 20 Budget delle strutture 1. I budget delle strutture si riferiscono alle aree dipartimentali, alle unita' operative, alle componenti organizzative, operanti in ciascun ambito sanitario e in ciascun distretto sanitario di base. Ai Presidi Ospedalieri si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo di riordino. 2. Tali budget, articolati e strutturati come il budget generale, sono approvati dal Direttore generale sentiti i responsabili delle componenti organizzative interessate. 3. I budget riferiti a presidi ospedalieri devono contenere quanto previsto dal successivo articolo 21, comma 2. La verifica a consuntivo di tali contenuti da parte del Direttore generale, tenuto conto di motivati scostamenti, costituisce criterio di valutazione per la misura del finanziamento da determinare per l'anno successivo.