Art. 22. La responsabilita' di budget 1. Il Direttore generale e' responsabile del budget generale dell'Azienda. 2. I dirigenti preposti alle strutture delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, a cui verra' assegnato il budget, rispondono al Direttore generale degli obiettivi e delle risorse assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull'utilizzo delle risorse. 3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget. 4. Con provvedimento motivato, il Direttore generale provvede a rimuovere dai rispettivi incarichi i responsabili delle strutture, in cui e' articolata l'Azienda, che non abbiano conseguito i risultati previsti dal budget di loro competenza. A tal fine il Direttore generale tiene conto del grado di scostamento accertato a consuntivo nonche' di eventuali fattori esterni ed imprevedibili che abbiano reso impossibile conseguire i risultati preventivati. 5. I Direttori generali delle aziende sono rimossi dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti una rilevante perdita non addebitabile a cause estranee alla loro responsabilita'. Alla loro rimozione provvede il Presidente della Giunta Regionale con provvedimento motivato da adottare previa deliberazione della Giunta medesima.