Art. 22.
                    La responsabilita' di budget
 
  1.  Il  Direttore  generale  e'  responsabile  del  budget generale
dell'Azienda.
  2. I dirigenti preposti alle strutture delle Aziende  sanitarie  ed
ospedaliere,   a  cui  verra'  assegnato  il  budget,  rispondono  al
Direttore generale degli obiettivi e delle risorse  assegnate.  Entro
il  relativo  tetto  di  risorse si esplica l'autonomia gestionale ed
organizzativa  di  ciascun  dirigente  di struttura. A tale autonomia
corrisponde responsabilizzazione sul raggiungimento  degli  obiettivi
di budget e sull'utilizzo delle risorse.
  3.  In  fase  di  assegnazione  delle  risorse  sono  individuati i
responsabili delle stesse, che garantiscono la coerente distribuzione
dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle  risorse  per  il
raggiungimento degli obiettivi di budget.
  4.  Con  provvedimento  motivato,  il Direttore generale provvede a
rimuovere dai rispettivi incarichi i responsabili delle strutture, in
cui e' articolata l'Azienda, che non abbiano conseguito  i  risultati
previsti  dal  budget  di  loro  competenza.  A tal fine il Direttore
generale tiene conto del grado di scostamento accertato a  consuntivo
nonche'  di  eventuali  fattori  esterni ed imprevedibili che abbiano
reso impossibile conseguire i risultati preventivati.
  5. I  Direttori  generali  delle  aziende  sono  rimossi  dal  loro
incarico  qualora  dal  bilancio  di  esercizio risulti una rilevante
perdita non addebitabile a cause estranee alla loro  responsabilita'.
Alla loro rimozione provvede il Presidente della Giunta Regionale con
provvedimento  motivato da adottare previa deliberazione della Giunta
medesima.