Art. 23. Controllo peridico e revisione del budget 1. Il budget generale, i budget delle fondamentali strutture e i budget di centro di responsabilita' sono sottoposti, con cadenza trimestrale, alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti gia' intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione. 2. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale che, oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, opera una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale secondo uno schema fornito dalla Giunta Regionale. 3. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione del budget generale. 4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento trimestrale.