Art. 23.
              Controllo peridico e revisione del budget
 
  1. Il budget generale, i budget delle fondamentali  strutture  e  i
budget  di  centro  di  responsabilita'  sono sottoposti, con cadenza
trimestrale, alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di
porre  in  evidenza,  rispetto  ai  dati  di  budget,  gli  eventuali
scostamenti  gia'  intervenuti e gli elementi che possono determinare
scostamenti nel prosieguo della gestione.
  2. Entro la fine del  mese  successivo  alla  scadenza  di  ciascun
trimestre  deve  essere  inviata  alla Giunta Regionale una relazione
sullo stato di avanzamento del budget generale che, oltre a porre  in
evidenza  gli  scostamenti  rispetto ai dati di budget e gli elementi
che possono determinare scostamenti  nel  prosieguo  della  gestione,
opera  una  proiezione  della  situazione finanziaria e del risultato
economico finale secondo uno schema fornito dalla Giunta Regionale.
  3. A seguito dei  controlli  periodici  trimestrali,  il  Direttore
generale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e, in ogni caso, a fronte
di  situazioni  di  previsto  squilibrio  finanziario  ed  economico,
procede alla revisione del budget generale.
  4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1  emergessero  elementi
di possibile squilibrio finanziario ed economico e, in ogni caso, con
riferimento  alle  relazioni trimestrali e alle revisioni del budget,
il collegio dei revisori deve formulare una relazione con le  proprie
osservazioni  da  trasmettere alla Giunta Regionale entro la fine del
mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento trimestrale.